Il TAR Milano precisa che le sanzioni ripristinatorie (o reali), qual è l’ordine di demolizione di un edificio abusivo, colpendo l’oggetto dell’illecito, riportano la situazione allo stato quo ante e sono quindi correttamente disposte nei confronti di chi ha la disponibilità dell’immobile e ciò nonostante si sia astenuto dal rimuovere l’abuso, oltre che nei confronti dell’autore stesso dell’abuso; ne consegue che le spese per l’esecuzione materiale della demolizione sono poste correttamente anche in capo a chi, pur avendone la possibilità, non ha provveduto alla demolizione spontaneamente.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 506 dell'8 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.