Il TAR Milano, dopo aver ribadito che l'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, in materia di distanze tra edifici, fa espresso ed esclusivo riferimento alle pareti finestrate, per tali dovendosi intendere unicamente le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono semplici luci, precisa che non possono essere considerate “vedute” alla stregua dell'articolo 900 codice civile aperture munite di grate di ferro e collocate ad un’altezza tale dal pavimento del luogo al quale si vuole dare luce ed aria che non consentono le funzioni della veduta in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza e non sono  raggiungibili normalmente senza l’ausilio di strumenti appositi, non permettendo cioè né di affacciarsi sul fondo del vicino (prospectio) né di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente (inspectio)

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1168 del 23 maggio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.