Il TAR Brescia chiarisce che l’istituto del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis legge n. 241/1990 si applica anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, con la conseguenza che deve essere ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego dell’istanza di sanatoria che non sia stato preceduto dall’invio della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, in quanto in mancanza di tale preavviso al soggetto interessato risulta preclusa la piena partecipazione al procedimento e dunque la possibilità di un apporto collaborativo.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Seconda, n. 434 del 4 maggio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.