Secondo il TAR Milano, la disposizione transitoria di cui all’art. 77, comma 12 (e all’art. 216, comma 12) in forza della quale, “fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo”, la commissione “continua ad essere nominata (…) secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate”, non implica la inapplicabilità tout court delle nuove disposizioni contenute nell’art. 77 e, segnatamente, di quelle in tema di incompatibilità dei commissari (e del presidente), di cui ai commi 4 , 5 e 6, stante la loro ontologica autonomia, l’una afferente in abstracto alla capacità giuridica della persona fisica (di acquisire la qualitas di commissario), l’altra incidente in concreto sulle modalità attraversi cui pervenire alla nomina di soggetti (dotati della necessaria “capacità giuridica”, siccome non versanti in una situazione di incompatibilità).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1064 del 13 maggio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.