Il TAR Milano precisa che l’art. 11 del DPR 380/01 stabilisce che il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo; tale legittimazione, che vale anche per gli altri titoli edilizi previsti dalla normativa nazionale e regionale, non trova limite nel fatto che le opere edilizie siano finalizzate alla gestione di un servizio che la legge riserva solo a determinati soggetti in quanto lo jus aedificandi non si confonde con lo jus utendi, fruendi et abutendi del bene realizzato.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 519 dell’11 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.