Il TAR Milano chiarisce che la necessità di rinnovazione della VIA o della verifica di assoggettabilità a VIA sorge solo nel caso di modifiche che comportino la realizzazione di un'opera radicalmente diversa da quella già esaminata, che comporti il peggioramento dell'impatto dell'opera stessa sull'ambiente.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 861 del 17 aprile 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.