L’Adunanza Plenaria enuncia il seguente principio di diritto in tema di nulla osta dell’Ente Parco e silenzio assenso: «il silenzio assenso previsto dall’art. 13, commi 1 e 4, della legge n. 394 del 1991 non è stato implicitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, che, nell'innovare l'art. 20 della legge n. 241 del 1990, ha escluso che l'istituto generale del silenzio-assenso possa trovare applicazione in materia di tutela ambientale e paesaggistica».
La questione sottoposta dall'ordinanza di rimessione consisteva nel verificare se l’art. 20, comma 4, legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 3, comma 6-ter, d.l. 14 marzo 2005 n. 35, come convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel disporre che «Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, […]» abroghi o meno la previsione dell’art. 13 (Nulla osta), comma 1 (e 4) legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), secondo cui decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla richiesta di nulla osta per concessioni o autorizzazioni relative a interventi il nulla osta si intende rilasciato.

La sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 del 27 luglio 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.