Il TAR Lombardia, Milano, precisa che in una procedura di gara per l’affidamento di un appalto pubblico la produzione della campionatura tende, di regola, a consentire l’apprezzamento dei requisiti di idoneità dell’impresa ammessa alla gara a rendere una prestazione conforme alle specifiche del disciplinare di gara, ma ciò non toglie che la lex specialis possa prevedere un diverso ruolo della campionatura, individuandola come un elemento essenziale dell’offerta, funzionale alla sua completezza e necessaria per l’apprezzamento dei profili qualitativi che integrano i criteri di valutazione.
Ove la lex specialis non configuri la campionatura semplicemente come un elemento di prova delle qualità promesse o di raffronto tra le caratteristiche del prodotto offerto e quello di fatto consegnato in sede esecutiva, ma la individua come un elemento essenziale dell’offerta, perché in relazione ad essa viene effettuato (in tutto o in parte) l’apprezzamento degli aspetti qualitativi dei prodotti, sorge l’obbligo di apertura e di verifica della campionatura in seduta pubblica. 

La sentenza della Sezione Quarta del TAR Lombardia, Milano, n. 1598 del 10 agosto 2016 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa. Si veda in argomento il precedente post.