La Corte di Giustizia UE chiamata a pronunciarsi sulla qualificazione di un’attività di riempimento di una cava posta in essere mediante rifiuti diversi da quelli di estrazione ha così statuito: “L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non produce l’effetto di assoggettare alle prescrizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, l’operazione di riempimento di una cava mediante rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione nel caso in cui tale operazione costituisca un recupero di tali rifiuti, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare”.


La sentenza della Quarta Sezione della Corte di Giustizia UE del 28 luglio 2016 (causa C-147/15) è consultabile sul sito della Corte diGiustizia UE.