La Corte di Giustizia UE chiamata a pronunciarsi sulla qualificazione
di un’attività di riempimento di una cava posta in essere mediante rifiuti
diversi da quelli di estrazione ha così statuito: “L’articolo 10, paragrafo
2, della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che
modifica la direttiva 2004/35/CE, deve essere interpretato nel senso che esso
non produce l’effetto di assoggettare alle prescrizioni della direttiva
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di
rifiuti, l’operazione di riempimento di una cava mediante rifiuti diversi dai
rifiuti di estrazione nel caso in cui tale operazione costituisca un recupero
di tali rifiuti, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare”.
La sentenza della Quarta Sezione della Corte di Giustizia UE
del 28 luglio 2016 (causa C-147/15) è consultabile sul sito della Corte diGiustizia UE.