Il Consiglio di Stato fa il punto sulla distanza tra fabbricati in presenza di pareti finestrate e precisa:

  • non è legittima l’adozione, negli strumenti urbanistici comunali, di norme contrastanti con quelle del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, atteso che quest’ultimo, essendo stato emanato su delega dell’art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (inserito dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n.. 765), ha efficacia di legge, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati non possono essere derogate dagli strumenti urbanistici comunali;
  • le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, essendo rivolte alla salvaguardia di imprescindibili esigenze igienico-sanitarie, sono tassative e inderogabili, e vincolano i Comuni in sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici, con la conseguenza che ogni previsione regolamentare in contrasto con l’anzidetto limite minimo è illegittima e deve essere annullata se è oggetto di impugnazione, o comunque disapplicata stante la sua automatica sostituzione con la clausola legale dettata dalla fonte sovraordinata;
  • va ammessa la disapplicazione da parte del giudice amministrativo dell’atto regolamentare presupposto, ancorché non impugnato, non soltanto in ipotesi di giurisdizione esclusiva, ma anche in via più generale estesa alla giurisdizione generale di legittimità;
  • il dovere di rispettare le distanze stabilite dalla norma sussiste indipendentemente dalla eventuale differenza di quote su cui si collochino le aperture fra le due pareti frontistanti;
  • ai fini dell’operatività della previsione, è sufficiente che sia finestrata anche una sola delle due pareti interessate;
  • la norma in questione, in ragione della sua ratio di tutela della salubrità, è applicabile non solo alle nuove costruzioni, ma anche alle sopraelevazioni di edifici esistenti;
  • il divieto ha portata generale, astratta e inderogabile, donde l’esclusione di ogni discrezionalità valutativa del giudice circa l’esistenza in concreto di intercapedini e di pregiudizio alla salubrità degli immobili.

La sentenza della Sezione Quarta del Consiglio di Stato n. 3522 del 4 agosto 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.