L’Adunanza Plenaria enuncia il seguente principio di diritto in tema di modalità di computo del termine processuale a giorni il cui decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione feriale: «in base al differimento del decorso del termine processuale a giorni che abbia inizio durante il periodo di sospensione feriale, previsto dall'art. 1, comma 1, secondo periodo, della legge n. 742 del 1969, il primo giorno successivo alla scadenza del periodo feriale va computato nel termine in questione».

La sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18 del 27 luglio 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.