Il Consiglio di Stato precisa che anche ai soggetti pubblici
si applica, nell’ambito di procedure selettive, l’obbligo di improntare la
propria condotta al canone di buona fede e correttezza sancito dall’art. 1337
codice civile, evitando di ingenerare nella controparte privata affidamenti
ingiustificati ovvero tradire, senza giusta causa, affidamenti legittimamente
ingenerati; in particolare, l’applicabilità alla P.A. delle disposizioni
civilistiche in materia di buna fede deriva dall’equiparazione
dell’Amministrazione ad un contraente privato nella procedura volta alla conclusione di un contratto o di una trattativa, lì dove la buona fede e la
correttezza si specificano in una serie di regole di condotta, tra cui l’obbligo
di valutare la conclusione delle trattative e quello di informare
tempestivamente la controparte dell’esistenza di cause ostative a detto esito.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto, quindi, che concorrono le
condizioni previste per farsi luogo alla configurazione della responsabilità
precontrattuale a carico di un comune che ha inopinatamente interrotto il
procedimento relativo alla conclusione della procedura di approvazione degli
atti urbanistici inerenti un’opera pubblica oggetto di project financing, non
procedendo a mettere in essere atti spettanti unicamente all’Amministrazione
comunale, e che non si è peritato di informare in tempo della sua volontà di
disattendere gli impegni intrapresi con la controparte.
Al privato è stato, di conseguenza, riconosciuto il danno
emergente per spese sostenute in relazione alla illegittima interruzione della
procedura, ma non il danno da ritardo tout court, atteso che, nel caso di un procedimento
amministrativo lesivo di un interesse pretensivo, il solo ritardo
nell’emanazione di un atto non integra una piena prova del danno, in
assenza della prova (non fornita in giudizio) del dolo o della colpa grave del
danneggiante e del danno e del suo ammontare.
La sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n.
3671 del 23 agosto 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.