L’Adunanza Plenaria enuncia il seguente principio di diritto in tema di revocazione: “non costituisce motivo di revocazione per omessa pronuncia il fatto che il giudice, nell'esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni poste dalla parte medesima a sostegno delle proprie conclusioni”.
La sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 21 del 27 luglio 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.