Il TAR Emilia Romagna, Parma, aderisce all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'accoglimento di un'osservazione a un piano regolatore generale in itinere che sia stata presentata da un soggetto diverso dal proprietario dell'area interessata e che possa arrecare a questo un nocumento esige la ripubblicazione del piano stesso, onde consentire alla proprietà di formulare le proprie osservazioni e consentire che l'amministrazione si determini correttamente e compiutamente in omaggio ai principi di imparzialità e di buon andamento (art. 97 Cost.) che devono presiedere all'esercizio dell'azione amministrativa.
Il TAR Parma aggiunge che debba riconoscersi la necessità della ripubblicazione anche nell'ipotesi in cui l’osservazione risulti proposta dai formali proprietari delle aree, ma gli effetti dell’accoglimento della stessa (nella fattispecie la radicale trasformazione della destinazione d’uso, da verde a uso pubblico a edificabile) riversino indiscutibili effetti sulla posizione giuridica di soggetti terzi (sia i confinanti, sia gli abitanti del quartiere che usufruivano dello spazio a verde), che altrimenti non ne avrebbero contezza.
La sentenza della Prima Sezione del TAR Emilia Romagna, Parma, n. 250 de 26 agosto 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.