Con sentenza n. 3414 del 28 luglio 2016, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Lazio, Sezione Prima, n. 8333 del 13 giugno 2015, con la quale sono state ritenute illegittime alcune disposizioni del decreto del Ministero della Giustizia 10 novembre 2014 n. 170, recante “Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi”, adottato in attuazione dell’art. 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
In particolare, come emerge dalla ricostruzione effettuata dal Consiglio di Stato, il primo giudice ha ritenuto le norme contenute negli artt. 7 e 9 del d.m. n. 170/2014 in contrasto con il quadro normativo emergente dai commi 2 (“il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti”) e 3 (“ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiori ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto”) dell’art. 28 della legge n. 247/2012.
Secondo il  TAR Lazio, il numero di preferenze individuato dal comma 3 si pone come limite massimo dei voti esprimibili dai singoli elettori, e all'interno di detto limite deve muoversi la disposizione del comma 2, posta a tutela del genere meno rappresentativo; le disposizioni regolamentari in esame avevano invece operato nel senso di tutelare l’obiettivo dell’equilibrio di genere a scapito della finalità di tutela del pluralismo di cui al comma 3, là dove: a) consentivano a ciascun elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero di candidati da eleggere; b) consentivano la presentazione di liste contenenti un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri complessivamente da eleggere; c) prevedevano che le schede elettorali contenessero un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del Consiglio da eleggere.
Per quel che concerne il comma 7 dell’art. 14 (il quale imponeva un intervento a valle del procedimento elettorale in modo da assicurare in ogni caso la quota di un terzo degli eletti per il genere meno rappresentato), il TAR Lazio ha ritenuto la disposizione in contrasto con la disposizione di cui all'art. 28, comma 2, della legge n. 247/2012, interpretata in senso conforme alla Costituzione, nella misura in cui legittimava un’alterazione ex post del risultato elettorale al fine di ristabilire l’equilibrio fra i generi.

La sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 28 luglio 2016 n. 3414 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.