Il TAR Lombardia, Milano, in tema di procedimento per l’approvazione del PGT precisa che:

  • le disposizioni regionali che regolano il procedimento e la tempistica di approvazione del PGT devono essere interpretate in modo da garantire l’osservanza dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento della pubblica amministrazione (articoli 3 e 97 della Costituzione), nonché devono assicurare l’esigenza che la legge regionale si attenga ai principi fondamentali desumibili dalla legge statale (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), la quale stabilisce l’efficacia a tempo indeterminato della delibera di adozione del piano, fissando unicamente i termini di efficacia delle correlate misure di salvaguardia, peraltro di durata pluriennale (articolo 12 del d.P.R. n. 380 del 2001); pertanto, tra le possibili interpretazioni, consentite dal tenore letterale della previsione normativa di cui all'art. 13,comma 7, della legge regionale n. 12 del 2005 deve privilegiarsi quella che attribuisce al termine per l’approvazione finale del piano natura ordinatoria, ponendo la sanzione dell’inefficacia in correlazione con la mancata valutazione delle osservazioni pervenute;
  • l’art. 13, comma 14-bis, della legge regionale n. 12 del 2005 stabilisce che i Comuni possono procedere alla correzione di errori materiali e a rettifiche degli atti di PGT, non costituenti variante agli stessi; tale disposizione non sembra applicabile soltanto alla fase successiva all'approvazione definitiva del Piano, ma pare riferibile a tutto il procedimento, anche anteriore, riguardo alle fasi di adozione e approvazione, atteso che la correzione o la rettifica deve essere tempestivamente effettuata sia per garantire il buon andamento dell’attività amministrativa, sia per evitare che le fasi successive risultino inficiate dalla presenza di pregressi errori non eliminati, seppure già individuati.


La sentenza della Sezione Seconda del TAR Lombardia, Milano, n. 1437 del 19 luglio 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.