La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 189 del 20
luglio 2016, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale di alcune
disposizioni legislative della Regione Sardegna ribadisce che la legislazione
regionale non può prevedere una procedura per l’autorizzazione paesaggistica
diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle Regioni non è
consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che
dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, nel
cui ambito deve essere annoverata l’autorizzazione paesaggistica.
Una disposizione legislativa, nel qualificare come
paesaggisticamente irrilevanti taluni interventi nelle aziende ricettive
all’area aperta, consente che essi vengano posti in essere a prescindere
dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, la quale è norma di grande riforma economico-sociale
adottata nell’ambito della competenza esclusiva statale nella materia «tutela
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», di cui all’art. 117,
secondo comma, lettera s), Costituzione; conseguentemente, la norma si pone in
contrasto con il richiamato art. 146, oltre che con l’art. 149 del medesimo
Codice dei beni culturali e del paesaggio, che individua tassativamente le
tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in assenza di
autorizzazione paesaggistica, e con l’Allegato 1 del d.P.R n. 139 del 2010, che
reca un elenco tassativo degli interventi di «lieve entità», assoggettati a
procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 189 del 20 luglio
2016 è consultabile sul sito della Corte Costituzionale.