Sulla G.U.U.E. C 270 del 25 luglio 2016 è stato pubblicato l’avviso di una nuova decisione della Corte di Giustizia UE avente ad oggetto il contributo unificato: si tratta dell’ordinanza della Nona Sezione del 7 aprile 2016, emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale del TRGA di Trento, che richiamando quanto già deciso nella nota decisione della Quinta Sezione del 6 ottobre 2015 (causa C-61/14), ha così statuito:
L’articolo 1 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, nonché i principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prescrive il versamento di tributi giudiziari, come il contributo unificato oggetto del procedimento principale, all'atto della proposizione di un ricorso in materia di appalti pubblici dinanzi ai giudici amministrativi”.

Il testo dell’ordinanza della Corte di Giustizia UE, Nona Sezione, del 7 aprile 2016 (causa C495/14) è consultabile sul sito della Corte di Giustizia.