La Corte di Giustizia UE, con riferimento a una procedura avviata da un ente pubblico tedesco (Cassa di assicurazioni malattia) e finalizzata alla conclusione di convenzioni di sconto sul prezzo di un determinato medicinale, da stipulare con tutte le società interessate in possesso dei requisiti d’ammissione, ha così statuito: 
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che non costituisce un appalto pubblico, ai sensi di tale direttiva, un sistema di convenzioni, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, attraverso il quale un ente pubblico intende acquistare beni sul mercato contrattando, per tutto il periodo di validità di tale sistema, con qualsiasi operatore economico che si impegni a fornire i beni in questione a condizioni predefinite, senza operare alcuna scelta tra gli operatori interessati e permettendo a questi di aderire a detto sistema per tutto il periodo di validità dello stesso.
Nei limiti in cui l’oggetto di una procedura di ammissione a un sistema di convenzioni, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, presenti un interesse transfrontaliero certo, essa deve essere concepita e organizzata conformemente alle norme fondamentali del Trattato FUE, e in particolare ai principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra operatori economici, nonché all'obbligo di trasparenza che ne deriva”.

Il testo della sentenza della Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, del 2 giugno 2016 (causa C-410/14) è consultabile sul sito della Corte di Giustizia UE.