Il TAR Emilia Romagna. Bologna, precisa che il motivo per cui il proprietario è contemplato tra i destinatari dell’ordine di demolizione ex art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, pur in assenza di ogni coinvolgimento nella realizzazione delle opere non autorizzate, sta nel fatto che la legge pone a suo carico non una responsabilità (che sarebbe oggettiva e, come tale, contraria ai principi dell’ordinamento), ma un obbligo di cooperazione nella rimozione delle opere abusive, il cui contenuto dipende dalle singole fattispecie: ove il proprietario non abbia riacquistato la detenzione del fondo non potrà materialmente provvedere alla demolizione delle opere ivi insistenti, ma solo diffidare il conduttore al ripristino dello status quo ante; diversamente, qualora egli al momento della notifica dell’ordinanza che ingiunge la demolizione abbia riacquistato la materiale disponibilità dell’area dovrà farsi carico della demolizione delle opere, con possibilità di rivalsa sui responsabili in base ai principi civilistici.

La sentenza della Sezione Seconda del TAR Emilia Romagna, Bologna, n. 613 del 21 giugno 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.