La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 185 del 20 luglio 2016, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni legislative della Regione Molise ribadisce che:

  • la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell’ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall'esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio; dunque, se da un lato non può essere del tutto esclusa una competenza legislativa regionale relativa alle distanze tra gli edifici, dall'altro essa, interferendo con l’ordinamento civile, è rigorosamente circoscritta dal suo scopo (il governo del territorio) che ne detta anche le modalità di esercizio; 
  • nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza (statale in materia di ordinamento civile e concorrente in materia di governo del territorio), il punto di equilibrio è stato rinvenuto nell'ultimo comma dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, dotato di efficacia precettiva e inderogabile, che ammette distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo “nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”;
  • deroghe all'ordinamento civile delle distanze tra edifici sono consentite se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio; 
  • l’art. 30, comma 1, 0a), del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013 n. 98, che ha introdotto l’art. 2-bis del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recepisce la giurisprudenza della Corte Costituzionale, inserendo nel testo unico sull'edilizia i principi fondamentali della vincolatività, anche per le Regioni e le Province autonome, delle distanze legali stabilite dal d.m. n. 1444 del 1968 e dell’ammissibilità delle deroghe solo a condizione che siano "inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio".

La sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 20 luglio 2016 è consultabile sul sito della Corte Costituzionale.