Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in materia di rinnovazione della notifica di un ricorso per cassazione non andata a buon fine, hanno statuito il seguente principio di diritto:
La parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà di termini indicati nell’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova."

La sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è consultabile sul sito della Corte di Cassazione.