Il Consiglio di Stato, esaminando la legittimità di un diniego di rilascio di una autorizzazione integrata ambientale per l’ampliamento di una discarica, emesso all'esito di un procedimento nel quale è integrata la procedura di valutazione di impatto ambientale, precisa che:

  • la valutazione di impatto ambientale ha il fine di sensibilizzare l’autorità decidente, attraverso l’apporto di elementi tecnico–scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia dell’habitat; essa non si limita a una generica verifica di natura tecnica circa l’astratta compatibilità ambientale, ma implica una complessiva e approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio–economica perseguita;
  • poiché il procedimento per la valutazione d'impatto ambientale e quello per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi (e possano avere quindi un'autonoma efficacia lesiva, che consente l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi), ben potrebbe essere negata l’autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva, poiché quest’ultima è di per sé idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull'intervento proposto, mentre una valutazione di impatto ambientale negativa preclude il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
  • il diniego di rilascio di una autorizzazione integrata ambientale per l’ampliamento di una discarica (emesso all'esito di un procedimento nel quale è integrata la procedura di valutazione di impatto ambientale) risulta adeguatamente motivato per relationem, con riferimento alla totalità dei pareri negativi espressi dalle amministrazioni e uffici che si sono espressi nel corso del procedimento, non essendo richiesto direttamente dalla legge, né essendo altrimenti ragionevole pretendere un’autonoma valutazione di quei pareri da parte dell’amministrazione procedente per denegare la richiesta autorizzazione; invero, un’autonoma valutazione dei pareri sfavorevoli e dunque un particolare onere di motivazione del diniego, diversa ed ulteriore da quella per relationem, è necessaria solo se l’amministrazione procedente intende discostarsi da quei pareri sfavorevoli.

La sentenza della Sezione Quinta del Consiglio di Stato n. 3000 del 6 luglio 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.