Secondo il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, il giudizio di ottemperanza ha la finalità di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza resa all'esito del giudizio di cognizione e il suo perimetro, soggettivo e oggettivo, non può essere più ampio di quello del giudizio di cognizione (cfr. art. 112 e seguenti c.p.a.); il ricorso per ottemperanza non può, pertanto, essere proposto da soggetti che non sono stati parte del processo di cognizione e, conseguentemente, non si può utilmente impiegare lo strumento dell’ottemperanza per ottenere una estensione soggettiva del giudicato.

Il testo della sentenza n. 1163 del 21 marzo 2016 della Sezione Sesta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.