Il Consiglio di Stato, in materia di requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici, si è così pronunciato:

  • l’art. 2, comma 7, del dPR n. 487 del 1994 (per il quale «i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione»), pur riguardando l’accesso agli impieghi civili delle pubbliche Amministrazioni costituisce, tuttavia, espressione di un principio generale, strettamente connesso ai principi di imparzialità e di parità di trattamento dei candidati;
  • in coerenza col favor partecipationis nelle procedure di selezione pubbliche, la regola della necessità del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande comporta di per sé la trasparenza della determinazione amministrativa e la parità di trattamento di chi faccia parte della categoria di persone che possa partecipare alla selezione;
  • la determinazione di una data diversa – non coincidente con quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande – implica di per sé il concreto rischio che possano esservi vantaggi solo per alcuni degli appartenenti della categoria, con esclusione degli altri e, dunque, ingiustificate disparità di trattamento;
  • il principio della maturazione dei requisiti alla data di scadenza della presentazione della domanda – a parte i casi espressamente previsti da una disposizione normativa – può essere derogato solo ove vi siano specifiche e comprovate ragioni di interesse pubblico, ad esempio quando si tratti di dare una ragionata esecuzione a statuizioni dei giudici ovvero qualora vi sia l’esigenza di rispettare una successione cronologica tra procedimenti collegati o di salvaguardare posizioni legittimamente acquisite dai soggetti interessati a concorsi interni.

Il testo della sentenza della Sezione Terza del Consiglio di Stato n. 965 in data 11 marzo 2016 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.