La Corte Costituzionale, esaminando il ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso alcune disposizioni regionali lombarde che modificano la legge regionale per il governo del territorio n. 12 del 2005, intervenendo sui principi relativi alla pianificazione delle attrezzature per i servizi religiosi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:

  • dell’art. 70, commi 2-bis, limitatamente alle parole «che presentano i seguenti requisiti:» e alle lettere a) e b), e 2-quater, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), introdotti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi»; 
  • dell’art. 72, commi 4 e 7, lettera e), della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, introdotti dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Lombardia n. 2 del 2015.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 24 marzo 2016 è consultabile sul sito della Corte Costituzionale.