Il Consiglio di Stato ritiene illegittima la previsione contenuta in un piano territoriale di coordinamento di un Ente Parco lombardo avente a oggetto il divieto di installazione di industrie insalubri nelle zone di iniziativa comunale in quanto, introducendosi un generale divieto di istallazione di industrie insalubri nelle zone di iniziativa comunale, per un verso, si determina una ampia e generalizzata compressione dell’iniziativa economica privata tutelata dall’art. 41 Cost., per altro verso, si introduce una disciplina che, pur se astrattamente connessa alle finalità di tutela dell’ambiente, in realtà si impone, in difetto di competenza del soggetto adottante, in senso restrittivo alla normativa statale in materia sanitaria (artt. 216 e 217 TULS).

Il testo della sentenza della Sezione Quarta del Consiglio di Stato n. 817 del 29 febbraio 2016 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.