Secondo il Consiglio di Stato, in sede di impugnazione di un'autorizzazione paesaggistica per l’installazione di un impianto fisso per telefonia mobile, per negare la legittimazione a ricorrere non è sufficiente la circostanza che le prescrizioni vincolistiche invocate dal ricorrente non siano dettate specificamente a tutela di un qualche suo diritto o interesse individuale, bensì genericamente a tutela di interessi “diffusi” appartenenti alla collettività indifferenziata; occorre, infatti, considerare la distinzione fra l’interesse tutelato che conferisce la legittimazione a ricorrere e il vizio di legittimità dedotto con il motivo d’impugnazione: una volta riconosciuti la legittimazione e l’interesse a ricorrere non è necessario che la norma che si assume violata coincida con quella da cui deriva il titolo del ricorrente.

Il testo della sentenza della Sezione Terza del Consiglio di Stato n. 980 in data 11 marzo 2016 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.