La Corte Costituzionale, dopo aver premesso che:

  • nell'ambito della materia concorrente «governo del territorio», prevista dall’art. 117, terzo comma, Cost., i titoli abilitativi agli interventi edilizi costituiscono oggetto di una disciplina che assurge a principio fondamentale e tale valutazione deve ritenersi valida anche per la DIA e per la SCIA che, seppure con la loro indubbia specificità, si inseriscono in una fattispecie il cui effetto è pur sempre quello di legittimare il privato ad effettuare gli interventi edilizi; 
  • tale fattispecie ha una struttura complessa e non si esaurisce, rispettivamente, con la dichiarazione o la segnalazione, ma si sviluppa in fasi ulteriori: una prima, di ordinaria attività di controllo dell’Amministrazione, una seconda, in cui può esercitarsi l’autotutela amministrativa; 
  • le condizioni e le modalità di esercizio dell’intervento della pubblica amministrazione, una volta che siano decorsi i termini in questione, debbano considerarsi il necessario completamento della disciplina di tali titoli abilitativi, poiché l'individuazione della loro consistenza e della loro efficacia non può prescindere dalla capacità di resistenza rispetto alle verifiche effettuate dall'Amministrazione successivamente alla maturazione degli stessi; 
  • la disciplina di questa fase ulteriore è parte integrante di quella del titolo abilitativo e costituisce con essa un tutt'uno inscindibile e il suo perno è costituito da un istituto di portata generale – quello dell’autotutela – che si colloca allo snodo delicatissimo del rapporto fra il potere amministrativo e il suo riesercizio, da una parte, e la tutela dell’affidamento del privato, dall'altra; 
  • anche per questa parte la disciplina in questione costituisce espressione di un principio fondamentale della materia «governo del territorio»;

dichiara incostituzionale una norma della Regione Toscana (art. 84 bis, comma 2, lettera b, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1) che consentiva all'Amministrazione di esercitare poteri sanzionatori per la repressione degli abusi edilizi, anche oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA, in un numero di ipotesi più ampio rispetto a quello previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990.

Secondo la Corte Costituzionale, la normativa regionale scrutinata, nell'attribuire all'Amministrazione un potere di intervento, lungi dall'adottare una disciplina di dettaglio, ha introdotto una normativa sostitutiva dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale; pertanto, viene proprio a toccare i punti nevralgici del sistema elaborato nella legge sul procedimento amministrativo e cioè il potere residuo dell’Amministrazione, a termini ormai decorsi, e il suo ambito di esercizio; essa, dunque, comporta l’invasione della riserva di competenza statale alla formulazione di principi fondamentali, con tutti i rischi per la certezza e per l’unitarietà della disciplina che tale invasione comporta.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 9 marzo 2016 è consultabile sul sito istituzionale della Corte Costituzionale.