L’Avvocato Generale avanti alla Corte di Giustizia UE ha proposto alla Corte di rispondere nel modo seguente alle questioni pregiudiziali sollevate dal TAR Lombardia e dal TAR Sardegna aventi ad oggetto la compatibilità con il diritto dell’Unione della reiterata proroga (cfr. art. 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25) del termine di scadenza di concessioni di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale di rilevanza economica:
L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che proroga automaticamente la data di scadenza delle autorizzazioni relative allo sfruttamento del demanio pubblico marittimo e lacuale”.

Il testo integrale delle conclusioni dell’Avvocato Generale avanti alla Corte di Giustizia UE del 25 febbraio 2016 (causa C-458/14 e C-67/15) è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Giustizia.