Il TAR Sicilia, sede di Catania, esclude la propria giurisdizione in ordine alla domanda di accertamento di non debenza del contributo unificato per gli atti giudiziari, in base al combinato disposto dell’art. 13, comma 6 bis, secondo paragrafo, del D.P.R. n. 115 del 2001 e 2, comma primo, e 19, comma primo, del D.Lgs. n. 546 del 1992.

La sentenza del TAR Sicilia, sede di Catania, Quarta Sezione, n. 813 del 16 marzo 2016 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.