Il Consiglio di Stato esamina, alla luce della vigente legislazione lombarda in materia, i rapporti tra piano territoriale di coordinamento dell'Ente Parco e altri strumenti di pianificazione del territorio, con particolare riguardo al piano cave e perviene alle seguenti conclusioni:
  • i piani territoriali di coordinamento, da adottarsi da ciascun Ente Parco, hanno finalità di tutela dell’ambiente latamente inteso, si impongono ad altri strumenti di pianificazione territoriale, ivi compresi i piani regolatori comunali, ma, al tempo stesso, devono essere coerenti con la legge regionale lombarda n. 86 del 1983 e con gli atti generali da questa previsti, nonché adeguarsi agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di legge in materia;
  • il piano territoriale di coordinamento dell’Ente Parco risulta essere sovraordinato, oltre che agli altri atti di pianificazione indicati nell'art. 18 della legge regionale lombarda n. 86 del 1983, anche al piano delle cave, disciplinato dalla legge regionale lombarda n. 14 del 1998.

Il testo della sentenza della Sezione Quarta del Consiglio di Stato n. 817 del 29 febbraio 2016 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.