A fronte di un'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività nella proposizione del gravame in quanto con esso era censurata la lex specialis di gara, il TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, con la sentenza n. 1240 del 13 maggio 2014, ha ribadito che l’onere di tempestiva impugnativa del bando è configurabile solo in relazione a clausole immediatamente escludenti, aventi ad oggetto requisiti di partecipazione alla procedura selettiva che l’impresa concorrente o aspirante tale non possiede ex ante; ogni questione concernente i requisiti soggettivi dei partecipanti, diversa da quella relativa alle clausole impeditive della partecipazione, deve invece essere proposta in sede di impugnazione dell’atto di aggiudicazione.

Il testo della sentenza è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.


La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, con la decisione del 13 maggio 2014 (causa C 131/12), chiamata a pronunciarsi nell’ambito di una controversia che vedeva opposti un gestore di motore di ricerca all’Agencia Española de Protección de Datos, in merito ad una decisione di detta Agenzia che, accogliendo la denuncia di un cittadino spagnolo, ha ordinato al gestore di un motore di ricerca di adottare le misure necessarie per rimuovere dai propri indici alcuni dati personali riguardanti detto soggetto e di impedire in futuro l’accesso a tali dati, ha così statuito:
1) L’articolo 2, lettere b) e d), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, l’attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell’indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come «trattamento di dati personali», ai sensi del citato articolo 2, lettera b), qualora tali informazioni contengano dati personali, e che, dall’altro lato, il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il «responsabile» del trattamento summenzionato, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), di cui sopra.
2) L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che un trattamento di dati personali viene effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile di tale trattamento nel territorio di uno Stato membro, ai sensi della disposizione suddetta, qualora il gestore di un motore di ricerca apra in uno Stato membro una succursale o una filiale destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti da tale motore di ricerca e l’attività della quale si dirige agli abitanti di detto Stato membro.
3) Gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall’elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita.
4) Gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, nel valutare i presupposti di applicazione di tali disposizioni, si deve verificare in particolare se l’interessato abbia diritto a che l’informazione in questione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome, senza per questo che la constatazione di un diritto siffatto presupponga che l’inclusione dell’informazione in questione in tale elenco arrechi un pregiudizio a detto interessato. Dato che l’interessato può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta, chiedere che l’informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse di tale pubblico ad accedere all’informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall’interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell’inclusione summenzionata, all’informazione di cui trattasi
”.
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Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 2623 del 21 maggio 2014, ha precisato che:
  • il ricorso in appello non sottoscritto da un legale abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori deve ritenersi inammissibile per mancata valida instaurazione del rapporto processuale, essendo nullo l’atto difensivo prodotto da un soggetto sfornito dello ius postulandi dinanzi al giudice adito;
  • è inesistente l’autenticazione della firma della parte effettuata da avvocato non abilitato, in quanto il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l’esistenza dello ius postulandi, e l’invalidità della certificazione stessa implica la nullità della procura, con conseguente inammissibilità dell’appello anche sotto tale profilo;
  • in caso di contestazione dello ius postulandi per mancanza di iscrizione all’albo dei difensori abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, grava sul difensore interessato l’onere di dimostrare il contrario, producendo la certificazione da cui risulti tale potere, oppure allegandola in una memoria difensiva.

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Il TAR Lombardia, Milano, con la decisione della IV Sezione n. 928 in data 8 aprile 2014, ha affermato che il principio di proporzionalità, che consiste nel rispetto dell’equilibrio tra gli obiettivi perseguiti ed i mezzi utilizzati, va verificato secondo la tecnica dei tre gradini: l’idoneità, la necessarietà e l’adeguatezza. Il TAR chiarisce che l’idoneità è la capacità dell’atto di raggiungere gli obiettivi che lo stesso si propone; il principio di necessarietà orienta la scelta tra più mezzi astrattamente idonei al raggiungimento dell’obiettivo prefissato e permette di individuare quello ugualmente efficace, ma che incida meno negativamente nella sfera del singolo; una volta che l’atto è idoneo e necessario, se ne dovrà valutare la sua adeguatezza e cioè la tollerabilità da parte del privato in funzione del fine perseguito. (Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Giudice ha ritenuto non rispettoso del principio di proporzionalità il comportamento di una commissione di concorso che, nonostante avesse fissato tempi di concorso rigidi ed eccessivamente ristretti, ha escluso un candidato il quale si era presentato presso la sede di concorso 20 minuti dopo l’orario fissato per l’inizio delle prove, ma comunque prima del sorteggio delle buste contenenti le prove e della lettura della prova sorteggiata).

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Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 2619 del 21 maggio 2014, ha precisato che nessuna norma, né di rango primario, né di rango regolamentare, prevede che i componenti facoltativi della commissione edilizia comunale debbano o possano essere scelti in ragione della loro appartenenza alle forze politiche di maggioranza e/o di opposizione rappresentate in seno al consiglio comunale, sicché, considerata la natura dell’organo di cui si discute, non possono che venire in rilievo preminenti aspetti di natura tecnica; un’eventuale prassi contraria di “lottizzazione” dei membri facoltativi tra forze di maggioranza e forze di opposizione si porrebbe comunque in contrasto con la configurazione normativa della commissione edilizia comunale quale organo tecnico.

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Secondo la decisione del Consiglio di Stato, Sezione III, 7 aprile 2014 n. 1629, il difetto di motivazione nel provvedimento impugnato non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma, costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n.  241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti.

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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 134 del 21 maggio 2014, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 6, lettera g), della legge regionale della  Basilicata n. 7 del 2013 ha statuito che:
  • se, in linea di principio, la disciplina delle distanze minime tra costruzioni va ricondotta alla materia dell’ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, alle Regioni è comunque consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nella normativa statale, anche se unicamente a condizione che tale deroga sia giustificata dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio;
  • la legislazione regionale che interviene sulle distanze, interferendo con l’ordinamento civile, è legittima solo in quanto persegue chiaramente finalità di carattere urbanistico, demandando l’operatività dei suoi precetti a strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio;
  • nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza (statale e regionale), il punto di equilibrio è rinvenibile nell’ultimo comma dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, dotato di efficacia precettiva e inderogabile, che ammette distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.
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Il TAR Lombardia, Milano, sez. IV, con la sentenza n. 802 depositata il 27 marzo 2014 ha ribadito alcuni principi giurisprudenziali in tema di partecipazione al procedimento amministrativo e di tutela degli  interessi diffusi, ritenendo che:
  • in base al principio del raggiungimento dello scopo, recepito nell’art. 21 octies della legge n. 241/1990, è escluso il vizio nel caso in cui la finalità della partecipazione del privato sia stata comunque raggiunta, anche in difetto della comunicazione di avvio del procedimento (nella fattispecie, il privato, malgrado detta omissione, aveva depositato memorie che la P.A. aveva espressamente acquisito e valutato in concreto nell’ambito dell’istruttoria);
  • ai fini dell’azionabilità degli interessi diffusi in materia ambientale, sebbene sussista la legittimazione ad agire anche in capo a soggetti non compresi tra le associazioni individuate ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349/1986, è comunque necessario, quantomeno, che tale soggetto persegua in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale (nella fattispecie, si è escluso che un privato, mero operatore economico, abbia interesse ad impugnare un provvedimento amministrativo lamentando che il provvedimento stesso comprometterebbe il mantenimento di aspetti naturalistici del territorio).
La sentenza è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Con la sentenza n. 121 del 9 maggio 2014, la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 4-ter, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, conferma che la disciplina della SCIA si presta ad essere ricondotta al parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva e trasversale per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e permette, di conseguenza, una restrizione dell’autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, riguardando il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti con carattere di generalità a tutti gli aventi diritto.
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La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la decisione della Quinta Sezione in data 8 maggio 2014 (causa C-161/13), ha dichiarato che:
  • "Gli articoli 1, paragrafi 1 e 3, nonché 2 bis, paragrafo 2, ultimo comma, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, devono essere interpretati nel senso che il termine per la proposizione di un ricorso di annullamento contro la decisione di aggiudicazione di un appalto deve iniziare nuovamente a decorrere qualora sia intervenuta una nuova decisione dell’amministrazione aggiudicatrice, adottata dopo tale decisione di aggiudicazione ma prima della firma del contratto e che possa incidere sulla legittimità di detta decisione di attribuzione. Tale termine inizia a decorrere dalla comunicazione agli offerenti della decisione successiva o, in assenza di detta comunicazione, dal momento in cui questi ultimi ne hanno avuto conoscenza".
  • "Nel caso in cui un offerente abbia conoscenza, dopo la scadenza del termine di ricorso previsto dalla normativa nazionale, di un’irregolarità asseritamente commessa prima della decisione di aggiudicazione di un appalto, il diritto di ricorso contro tale decisione gli è garantito soltanto entro tale termine, salvo espressa disposizione del diritto nazionale a garanzia di tale diritto, conformemente al diritto dell’Unione".
Il testo della decisione è consultabile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea al seguente indirizzo.



Oggi 14 aprile 2014 l’Assemblea  della Camera Amministrativa di Como ha portato a conclusione il percorso di allargamento della Camera agli avvocati che operano nei circondari dei Tribunali di Busto Arsizio, Lecco, Sondrio e Varese.

L’Assemblea ha deliberato la modifica dello statuto dell’Associazione finalizzata, tra l’altro, a:

  • modificare la denominazione dell’Associazione da "CAMERA AMMINISTRATIVA DI COMO" in “CAMERA AMMINISTRATIVA DELL’INSUBRIA”;
  • consentire l’adesione agli avvocati che operano nei circondari dei Tribunali di Busto Arsizio, Lecco, Sondrio e Varese;
  • aumentare il numero dei componenti del consiglio direttivo da cinque a sette.



Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 94 del 28 marzo 2014 sono state pubblicate:

  • la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;
  • la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
  • la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.
Risorse:



Secondo la sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 1016 del 4 marzo 2014 (che ha riformato sul punto la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Seconda Sezione, n. 4027 del 2008), è illegittima l’ordinanza di demolizione indirizzata ad un soggetto che non è il diretto autore dell’opera ed ha acquistato il bene in buona fede, si riferisce ad un bene di realizzazione assai risalente (nella fattispecie oltre 40 anni) e non fa riferimento in alcun modo alle esigenze di pubblico interesse sottese all’emanazione del provvedimento.
Il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 1016 del 4 marzo 2014 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Si informa che l’evento formativo: “Lo stato di attuazione della nuova legge professionale con particolare riferimento agli atti regolamentari e amministrativi di prima applicazione nell'analisi dell'avvocato amministrativista”, con relatore l’avv. Guido Bardelli, già programmato per il 20 marzo 2014, dalle 15:00 alle 18:00, presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Como, non si potrà tenere per sopraggiunti impegni improrogabili del relatore. L’evento verrà recuperato il 25 settembre 2014, stessa ora e luogo.


Il TAR Lombardia, Milano, sezione IV, con la sentenza n. 532 del 27 febbraio 2014 ha statuito che, al fine di verificare l’impugnabilità di un atto endoprocedimentale, è necessario accertare la ricorrenza delle condizioni dell’azione, tra cui l’interesse ad agire. Il TAR Milano ha riconfermato quanto già disposto dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 1 del 28 gennaio 2012, secondo cui siffatta tipologia di atti può essere impugnata solo quando gli stessi, pur essendo inseriti all’interno del procedimento, realizzino una lesione immediata tale da trasformare quell’atto a rilevanza interna in atto di rilevanza esterna, nonché quanto statuito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2511 del 9 maggio 2013, che ha chiarito che è possibile impugnare gli atti endoprocedimentali solo quando gli stessi comportino un “arresto procedimentale”, ossia quando ci si trovi di fronte a fattispecie preclusive dell’aspirazione dell’istante o comunque preclusive di uno sviluppo per l’istante differente da quello immaginato e meno favorevole (il caso in esame riguarda l’impugnazione di un progetto preliminare di opera pubblica e del parere reso da un Ente Locale in ordine al rilascio di una concessione demaniale inerente all’area sulla quale dovrà essere attuata l’opera oggetto del progetto).
La sentenza del TAR Lombardia, Milano, sezione IV, n. 532 del 27 febbraio 2014 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo. 


L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9 del 25 febbraio 2014, enuncia una serie di importanti principi di diritto in materia di appalti pubblici, tra i quali i seguenti:  
-. l’art. 4, comma 2, lett. d), nn. 1 e 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 11 luglio 2011, n. 106, che ha aggiunto l'inciso "Tassatività delle cause di esclusione" nella rubrica dell'articolo 46 del Codice dei contratti pubblici e nel suo testo ha inserito il comma 1-bis, non costituisce una norma di interpretazione autentica e, pertanto, non ha effetti retroattivi e trova esclusiva applicazione per le procedure di gara i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati (nonché alle procedure senza bandi o avvisi, i cui inviti siano inviati), successivamente al 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del medesimo decreto legge;
-. in considerazione del principio della tassatività delle cause di esclusione, sancito dall’art. 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici (applicabile unicamente alle procedure di gara disciplinate dal medesimo Codice), i bandi di gara possono prevedere adempimenti a pena di esclusione, anche se di carattere formale, purché conformi ai tassativi casi contemplati dal medesimo comma, nonché dalle altre disposizioni del Codice, del regolamento di esecuzione e delle leggi statali;
-. il “potere di soccorso” sancito dall’art. 46, comma 1, del Codice dei contratti pubblici - sostanziandosi unicamente nel dovere della stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di completarli ma solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti - non consente la produzione tardiva della dichiarazione o del documento mancanti o la sanatoria della forma omessa, ove tali adempimenti siano previsti a pena di esclusione dal medesimo Codice, dal regolamento di esecuzione e dalle leggi statali;
 -. è illegittima, per violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), l. 7 agosto 1990, n. 241 nonché sotto il profilo della manifesta sproporzione, la previsione del bando di una gara diversa da quelle di massa, qualora essa non consenta il “potere di soccorso” e disponga l’esclusione nel caso di inosservanza di una previsione meramente formale;
-. il giudice amministrativo deve decidere la controversia, ai sensi degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, secondo comma, c.p.c., secondo l’ordine logico che, di regola, pone la priorità della definizione delle questioni di rito rispetto alle questioni di merito e, fra le prime, la priorità dell’accertamento della sussistenza dei presupposti processuali rispetto alle condizioni dell’azione;
-. nel giudizio di primo grado avente ad oggetto procedure di gara, va esaminato prioritariamente rispetto al ricorso principale il ricorso incidentale escludente che sollevi un’eccezione di carenza di legittimazione del ricorrente principale non aggiudicatario (che non ha partecipato alla gara o vi ha partecipato ma è stato legittimamente escluso, ovvero che avrebbe dovuto essere escluso ma non lo è stato per un errore dell’amministrazione); tuttavia, per ragioni di economia processuale può esservi l’esame prioritario del ricorso principale, qualora questo risulti manifestamente infondato, inammissibile, irricevibile o improcedibile;
 -. nel giudizio di primo grado avente ad oggetto procedure di gara, il ricorso incidentale non va esaminato prima del ricorso principale allorquando non presenti carattere escludente; tale carattere non si verifica se il ricorso incidentale censuri valutazioni ed operazioni di gara svolte dall’amministrazione nel presupposto della regolare partecipazione alla procedura del ricorrente principale;
 -. nel giudizio di primo grado avente ad oggetto procedure di gara, sussiste la legittimazione del ricorrente in via principale - escluso dall’Amministrazione ovvero nel corso del giudizio, a seguito dell’accoglimento del ricorso incidentale - ad impugnare l’aggiudicazione disposta a favore del solo concorrente rimasto in gara, esclusivamente quando le due offerte siano affette da vizio afferente la medesima fase procedimentale.
La sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Nel direttivo del 5 dicembre 2013 si è stabilito di fissare l’importo della quota sociale per l’anno 2014 in euro 50,00 per i soci che alla data del 31 dicembre 2013 siano iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori ovvero abbiano maturato l’anzianità per l’iscrizione al citato albo; nonché euro 25,00 per tutti gli altri.


Il 19 febbraio 2014 in Roma, avanti al Notaio Maurizio Misurale, la "CAMERA AMMINISTRATIVA ROMANA", la "SOCIETÀ DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI DELL'EMILIA ROMAGNA", la "ASSOCIAZIONE DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI LIGURI CARLO RAGGI", la "CAMERA AMMINISTRATIVA DI COMO", la "ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI DEL PIEMONTE", la "ASSOCIAZIONE CAMERA AMMINISTRATIVA DISTRETTO LOMBARDIA ORIENTALE - CADLO", la "ASSOCIAZIONE DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI DELLA SICILIA", la "CAMERA AMMINISTRATIVA MATERANA", la "CAMERA AMMINISTRATIVA DISTRETTUALE DI LECCE BRINDISI E TARANTO", la "ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA", la "SOCIETÀ LOMBARDA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI - SOLOM", la "ASSOCIAZIONE VENETA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI", la "CAMERA AMMINISTRATIVA DISTRETTUALE DEGLI AVVOCATI DI BARI", la "CAMERA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI", la "CAMERA AMMINISTRATIVA E DEL DIRITTO COMUNITARIO TRIBUNALE NAPOLI NORD", la  "SOCIETÀ TOSCANA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI", la "CAMERA AMMINISTRATIVA DI MONZA E BRIANZA", la "CAMERA AMMINISTRATIVA DI TRENTO", la "A.G.AMM.: ASSOCIAZIONE DEI GIOVANI AMMINISTRATIVISTI" hanno costituito una Associazione senza fini di lucro, denominata "UNIONE NAZIONALE DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI".
Si è così portata a conclusione l’attività di coordinamento e di associazione federativa, avviata nell’anno 2012, del gruppo di lavoro appositamente costituito e formato dai rappresentanti delle principali realtà associative da anni operanti nel settore specialistico del diritto amministrativo nelle diverse Regioni.