Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 2619 del 21 maggio 2014, ha precisato che nessuna norma, né di rango primario, né di rango regolamentare, prevede che i componenti facoltativi della commissione edilizia comunale debbano o possano essere scelti in ragione della loro appartenenza alle forze politiche di maggioranza e/o di opposizione rappresentate in seno al consiglio comunale, sicché, considerata la natura dell’organo di cui si discute, non possono che venire in rilievo preminenti aspetti di natura tecnica; un’eventuale prassi contraria di “lottizzazione” dei membri facoltativi tra forze di maggioranza e forze di opposizione si porrebbe comunque in contrasto con la configurazione normativa della commissione edilizia comunale quale organo tecnico.

Il testo della sentenza è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.