La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 134 del 21 maggio 2014, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 6, lettera g), della legge regionale della  Basilicata n. 7 del 2013 ha statuito che:
  • se, in linea di principio, la disciplina delle distanze minime tra costruzioni va ricondotta alla materia dell’ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, alle Regioni è comunque consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nella normativa statale, anche se unicamente a condizione che tale deroga sia giustificata dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio;
  • la legislazione regionale che interviene sulle distanze, interferendo con l’ordinamento civile, è legittima solo in quanto persegue chiaramente finalità di carattere urbanistico, demandando l’operatività dei suoi precetti a strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio;
  • nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza (statale e regionale), il punto di equilibrio è rinvenibile nell’ultimo comma dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, dotato di efficacia precettiva e inderogabile, che ammette distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.
Il testo della sentenza è consultabile sul sito della Corte Costituzionale al seguente indirizzo.