Secondo la decisione del Consiglio di Stato, Sezione III, 7 aprile 2014 n. 1629, il difetto di motivazione nel provvedimento impugnato non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma, costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n.  241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti.

Il testo della sentenza è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.