A fronte di un'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività nella proposizione del gravame in quanto con esso era censurata la lex specialis di gara, il TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, con la sentenza n. 1240 del 13 maggio 2014, ha ribadito che l’onere di tempestiva impugnativa del bando è configurabile solo in relazione a clausole immediatamente escludenti, aventi ad oggetto requisiti di partecipazione alla procedura selettiva che l’impresa concorrente o aspirante tale non possiede ex ante; ogni questione concernente i requisiti soggettivi dei partecipanti, diversa da quella relativa alle clausole impeditive della partecipazione, deve invece essere proposta in sede di impugnazione dell’atto di aggiudicazione.

Il testo della sentenza è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.