Con la sentenza n. 6272 del 27 dicembre 2013, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, fornisce un'interpretazione dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 che pare orientarsi al principio della tutela dell'attività imprenditoriale nella grave crisi congiunturale della società al fine di “salvaguardare il diritto alla libera iniziativa economica privata”.
 
La sentenza in commento ha osservato che il legislatore con la legge n. 134/2012 ha sottratto l'istituto del concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis l. fall.) dalle cause ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, che determinano l'esclusione dell'impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
La finalità della legge di riforma è quella, afferma il Consiglio di Stato, di “(...) guidare l'impresa oltre la crisi e ciò nell'interesse anche del mercato e degli stessi creditori”.
Non può pertanto ritenersi conforme al dettato normativo un'interpretazione dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 che determinerebbe l'esclusione alla gara di un'impresa che abbia presentato domanda di concordato preventivo con continuità aziendale, ma rispetto alla quale non è ancora intervenuta la dichiarazione di ammissione.
Tale orientamento giurisprudenziale si conforma alla necessità di salvaguardare il diritto di libera iniziativa economica privata riconosciuto dalla Costituzione, che ha sancito che “eventuali restrizioni e limitazioni alla libera iniziativa economica debbano trovare puntuale giustificazione in interessi di rango costituzionale” e che non sembrano ricorrere nel caso dell'impresa che chieda o sia ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, il cui istituto tende proprio ad evitare che le imprese in tale situazione escano dal mercato con danno per l'economica generale.
 
 
testo sentenza  (testo estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa; indirizzo web: https://www.giustizia-amministrativa.it/) .