L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 14 del 20 giugno 2014,  ritiene che, intervenuta la stipulazione del contratto per l’affidamento di un appalto di lavori pubblici, l’amministrazione non può esercitare il potere di revoca, dovendo operare con l’esercizio del diritto di recesso.
Questo è il principio di diritto enunciato: "Nel procedimento di affidamento di lavori pubblici le pubbliche amministrazioni se, stipulato il contratto di appalto, rinvengano sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale, non possono utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell’aggiudicazione ma devono esercitare il diritto potestativo regolato dall’art. 134 del d.lgs. n. 163 del 2006".