Il TAR Lombardia, Milano, con la sentenza della III Sezione n. 1353 del 27 maggio 2014, ha statuito che: 
  • un comune, nel chiedere il fallimento di una società controllata, esercita una potestà di diritto privato rispetto alla quale l’ex amministratore della società non è titolare di alcuna posizione differenziata né qualificata che lo legittimi a sindacare l’azione della pubblica amministrazione;
  • rispetto all’esercizio dei poteri che spettano al socio di maggioranza di società pubblica, sia pur nelle forme amministrative, l’ex amministratore della società non vanta alcuna posizione di diritto tutelabile avanti al giudice amministrativo che gli consenta di impedirne l’esercizio;
  • la circostanza che il procedimento pre-fallimentare presenti un’intrinseca natura giurisdizionale conferma l’insussistenza di un’attività amministrativa rispetto alla quale sussista, in capo all’ex amministratore della società controllata dal comune, una posizione di interesse legittimo a contrastare la decisione dell'ente locale di chiedere il fallimento della società controllata.
Il testo della sentenza è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa: testo sentenza.