Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 2623 del 21 maggio 2014, ha precisato che:
  • il ricorso in appello non sottoscritto da un legale abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori deve ritenersi inammissibile per mancata valida instaurazione del rapporto processuale, essendo nullo l’atto difensivo prodotto da un soggetto sfornito dello ius postulandi dinanzi al giudice adito;
  • è inesistente l’autenticazione della firma della parte effettuata da avvocato non abilitato, in quanto il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l’esistenza dello ius postulandi, e l’invalidità della certificazione stessa implica la nullità della procura, con conseguente inammissibilità dell’appello anche sotto tale profilo;
  • in caso di contestazione dello ius postulandi per mancanza di iscrizione all’albo dei difensori abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, grava sul difensore interessato l’onere di dimostrare il contrario, producendo la certificazione da cui risulti tale potere, oppure allegandola in una memoria difensiva.

Il testo della sentenza è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.