Con la sentenza n. 121 del 9 maggio 2014, la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 4-ter, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, conferma che la disciplina della SCIA si presta ad essere ricondotta al parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva e trasversale per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e permette, di conseguenza, una restrizione dell’autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, riguardando il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti con carattere di generalità a tutti gli aventi diritto.
Il testo della sentenza è consultabile sul sito della Corte Costituzionale al seguente indirizzo.