Il TAR Lombardia, Milano, con la decisione della IV Sezione n. 928 in data 8 aprile 2014, ha affermato che il principio di proporzionalità, che consiste nel rispetto dell’equilibrio tra gli obiettivi perseguiti ed i mezzi utilizzati, va verificato secondo la tecnica dei tre gradini: l’idoneità, la necessarietà e l’adeguatezza. Il TAR chiarisce che l’idoneità è la capacità dell’atto di raggiungere gli obiettivi che lo stesso si propone; il principio di necessarietà orienta la scelta tra più mezzi astrattamente idonei al raggiungimento dell’obiettivo prefissato e permette di individuare quello ugualmente efficace, ma che incida meno negativamente nella sfera del singolo; una volta che l’atto è idoneo e necessario, se ne dovrà valutare la sua adeguatezza e cioè la tollerabilità da parte del privato in funzione del fine perseguito. (Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Giudice ha ritenuto non rispettoso del principio di proporzionalità il comportamento di una commissione di concorso che, nonostante avesse fissato tempi di concorso rigidi ed eccessivamente ristretti, ha escluso un candidato il quale si era presentato presso la sede di concorso 20 minuti dopo l’orario fissato per l’inizio delle prove, ma comunque prima del sorteggio delle buste contenenti le prove e della lettura della prova sorteggiata).

Il testo della sentenza è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.