L’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto norma speciale specificamente riferita agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevale sulla normativa generale del codice civile, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 1664, comma 1, di tale codice che risulta perciò derogato. L’unico rimedio esperibile per l’appaltatore che lamenti un eccessivo aumento dei costi è pertanto quello della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., sempre che la sopravvenuta onerosità non rientri nell'alea normale del contratto o che il contratto non sia aleatorio per volontà delle parti (art. 1469 cod. civ.).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3743 del 18 luglio 2026 – Pres. Nunziata, Est. Cozzi