Il TAR Milano richiama l’orientamento giurisprudenziale formatosi sull’istituto della “dicatio ad patriam”, secondo il quale detto istituto è un modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, che consiste nel comportamento del proprietario di un bene, per lo più immobile, che, pur se non intenzionalmente diretto alla produzione dell'effetto di dar vita al diritto di uso pubblico, denoti in modo univoco la volontà di mettere la cosa a disposizione di una comunità indeterminata di cittadini, con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, per soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività "uti cives"; ricorrendo gli indicati presupposti, la servitù di uso pubblico deve ritenersi perfezionata con l'inizio dell'uso stesso, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento di espropriazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2291 del 29 novembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Dopo il TAR Potenza (21 settembre 2017 n. 607), il TAR Palermo (Sezione III, 13 luglio 2017 n. 1842), il TAR Catania (Sezione III, 13 ottobre 2017 n. 2401 e Sezione II, 4 dicembre 2017 n. 2806) anche il TAR Lazio afferma che, ai fini della notifica telematica del ricorso a una amministrazione pubblica, non può utilizzarsi qualunque indirizzo p.e.c., ma solo quello inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia di cui all’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012 e il ricorso notificato ad altro indirizzo p.e.c. è inammissibile.

La sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione Terza Quater, n. 12045 del 6 dicembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano ritiene legittima una prescrizione contenuta in un’autorizzazione alla escavazione con la quale si è imposta la realizzazione di una pavimentazione di tipo fonoassorbente e la relativa manutenzione per il tragitto stradale percorso dai mezzi per l’accedere alla cava, con riferimento all’impatto relativo alla consunzione del manto stradale e all’impatto della variazione del clima acustico lungo la viabilità di accesso alla cava.
Precisa al riguardo il TAR che l’attività di escavazione produce un aggravamento dell’impatto ambientale negativo – e dei connessi oneri anche in termini di costi di manutenzione – su tutte le variabili (e quindi anche sulle strutture viarie esistenti) su cui va ad incidere; né esistono nell’ordinamento nazionale e in quello comunitario norme o principi che limitino in astratto l’imposizione di oneri sul privato che voglia esercitare un’attività imprenditoriale che incida sul bene ambiente e che debba essere contemperata con la tutela dei connessi interessi pubblici sensibili (e che quindi, come tale, sia altresì oggetto di preveniva autorizzazione); nel caso di specie, poi, le esigenze di tutela ambientale (che trovano diretta e indiretta copertura costituzionale negli artt. 9 e 32 della Carta costituzionale, oltre che nel richiamo ai limiti di utilità sociale della proprietà e dell’impresa privata) sono sussistenti nel massimo grado, in ordine ad una attività che ha un forte impatto sugli ecosistemi limitrofi e sulla vita quotidiana dei residenti, e che, in quanto tale, è interessata da tutta una serie di valutazioni e precauzioni di ordine pubblico; si può in definitiva sostenere che la prestazione di facere imposta dalla P.A. trae diretta origine (e ragionevole motivazione) dal progetto presentato dall’operatore economico interessato e non mero pretesto in esso, al fine di traslare su un soggetto privato (come tale non tenuto) oneri di natura esclusivamente pubblica, senza una precisa disposizione di legge che ciò consenta.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2307 del 1 dicembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 287 del 9 dicembre 2017 è pubblicato l’Accordo del 5 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, concernente l'adozione dell'allegato tecnico alla modulistica per le attività commerciali e assimilate ad integrazione dell'Accordo del 4 maggio 2017 concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze.


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 284 del 5 dicembre 2017, è stata pubblicata la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie".
L’art. 19-quaterdecies di detto decreto legge introduce l’art. 13 bis (equo  compenso e clausole  vessatorie) alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense".
Si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni unilateralmente predisposte da imprese bancarie e assicurative, nonché da imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie  imprese quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012.
Il comma 3 dell'art. 19 quaterdecies citato prevede, poi, che la pubblica amministrazione, in  attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed  efficacia delle proprie  attività, garantisce  il  principio  dell'equo  compenso  in  relazione  alle prestazioni rese dai professionisti  in  esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.


La Corte Costituzionale ribadisce che il potere di intervento delle regioni in materia di governo del territorio non si estende alla disciplina della rilevanza paesaggistica degli allestimenti mobili, che incide sul regime autorizzatorio tratteggiato dall’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 ed è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente; conseguentemente dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 129, della legge regionale Campania n. 4 del 2011, nella parte in cui prevede che non costituiscono attività rilevanti ai fini paesaggistici le installazioni quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili, anche se collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 246 del 29 novembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Corte Costituzionale al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 4 e 9, della legge regionale lombarda 28 novembre 2014, n. 31 (nel testo ante modifiche introdotte dalla legge regionale lombarda n. 16 del 26 maggio 2017), con riferimento agli articoli 5, 117, comma 2, lett. p), e 118 della Costituzione ed ha, per l’effetto, rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità.
Ad avviso del Collegio, non è manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità investente la disposizione contenuta nell’art. 5, comma 4, della legge regionale della Lombardia 28 novembre 2014, n. 31 in relazione al parametro di cui all’art. 117, comma 2, lett. p), della Costituzione in quanto:
a) la riserva esclusiva alla legislazione statuale delle “funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane” implica una conseguenza: quella che debba essere lo Stato – e soltanto quest’ultimo- a stabilire con propri atti normativi primari quali siano le funzioni affidate agli Enti locali;
b) la prescrizione normativa regionale avversata potrebbe ritenersi collidente con tale disposizione della Costituzione in quanto, pur essendo la funzione amministrativa in materia urbanistica affidata in termini generali ai comuni della Lombardia, tuttavia viene direttamente compiuta dal legislatore regionale anziché dalle amministrazioni comunali una scelta di particolare rilievo, relativa alla salvaguardia (anche se per un periodo temporale limitato) di prescrizioni contenute in atti amministrativi di natura urbanistica, emanati in precedenza dai comuni medesimi;
c) in tal modo si è voluto escludere che il comune eserciti per questo profilo la funzione amministrativa urbanistica ad esso spettante, della quale si è conformato (in negativo) il quomodo di esercizio.
Ad analoghe conclusioni, perviene il Collegio, con riferimento al parametro della violazione del principio di sussidiarietà in quanto:
a) il blocco temporale alle iniziative pianificatorie delle amministrazioni comunali, implica che –seppur per un periodo di tempo contenuto, ma variabile in quanto incerto nella sua ampiezza – siano immodificabili le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente;
b) con tale generale previsione, a contrario, si inibisce del tutto all’ente locale di esercitare la potestà di adottare modifiche al proprio Documento di Piano vigente (quest’ultimo costituente la parte più rilevante e qualificante del PGT, come è noto) ed in concreto se ne determina il contenuto, “congelandolo” alla data di emanazione della legge regionale suddetta.

La sentenza (non definitiva) del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 5711 del 4 dicembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo


Il TAR Milano ritiene che l’oggetto principale della concessione mista connessa all’uso del teatro Lirico di Milano sia riconducibile ad una concessione di servizio pubblico e ciò trattandosi di bene demaniale con vincolo di interesse culturale, con tipologia di struttura e destinazione idonee a generare un rilevante flusso di cassa e con gestione di attività essenzialmente svolta a rischio e pericolo del concessionario, commisurata ad un canone variabile da versare al concedente, stabilito, da un lato, in funzione della ragionevole previsione di consolidamento dei guadagni nell’arco dei dodici anni di concessione, dall’altro, in ragione del costo dei lavori iniziali.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2306 del 1 dicembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


In ordine agli effetti dell’approvazione di un nuovo strumento urbanistico sulle attività esistenti, il TAR Milano richiama l’orientamento della giurisprudenza in forza del quale si è statuita l’illegittimità di un effetto espulsivo delle attività già insediate sul presupposto che, se è vero che la programmazione urbanistica è caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella prospettiva di un ordinato e funzionale assetto del territorio comunale, le scelte pianificatorie devono pur sempre garantire un'imparziale ponderazione degli interessi coinvolti, dovendo l'amministrazione valutare attentamente se l'astratto miglioramento della situazione urbanistica generale si ponga in contrasto con rilevanti sacrifici di interessi, anche privati; gli strumenti urbanistici sono essenzialmente rivolti a disciplinare la futura attività di trasformazione e di sviluppo del territorio sicché, salvo che non sia diversamente disposto, i limiti e le condizioni cui subordinano l'attività edilizia non incidono sulle opere già eseguite in conformità alla disciplina previgente - i quali conservano la loro precedente e legittima destinazione pur se difformi dalle nuove prescrizioni - mentre al contempo deve restare ferma anche la possibilità di effettuare gli interventi necessari per integrarne o mantenerne la funzionalità; la programmazione urbanistica non può, in definitiva, introdurre misure espulsive degli insediamenti produttivi esistenti, neanche in via indiretta, in ossequio ai principi di corretta pianificazione che traspaiono dalla normativa di settore.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2289 del 29 novembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa è stato dato avviso del completamento del trasferimento di tutti i provvedimenti del giudice amministrativo nel portale europeo E-Justice (link al portale); gli stessi sono quindi tutti ricercabili anche sul portale indicato attraverso l’utilizzo del codice europeo ECLI (European Case Law Identifier). 


Il Consiglio di Stato ritiene infondata la pretesa di una Amministrazione, che aveva stipulato un atto di transazione, di ripetere le somme corrisposte al privato in esecuzione della transazione sottoscritta, quale conseguenza dell’annullamento in autotutela degli atti prodromici alla stipulazione dello stesso contratto; nella fattispecie, gli atti in autotutela erano stati adottati, non in relazione a vizi di legittimità del procedimento amministrativo prodromico alla stipulazione di dette transazioni, bensì in relazione a pretesi vizi del sinallagma contrattuale, i quali, attraverso un espediente di natura formale, erano stati configurati dall'amministrazione quali vizi di legittimità degli atti presupposti al fine di esercitare inesistenti poteri esorbitanti nei confronti della controparte privata.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 5278 del 15 novembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.