Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari): il testo comprendente le modifiche apportate dal Senato e trasmesso alla Camera dei Deputati in seconda lettura il 5 agosto 2014
(Il testo dell'ordinanza è stato estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa; indirizzo web: https://www.giustizia-amministrativa.it/)
Risarcimento del danno in favore del titolare di un provvedimento illegittimo e giurisdizione
- il provvedimento che aveva concesso il diritto ad edificare e che, perché illegittimo, legittimamente è stato posto nel nulla (ovvero disapplicato) continua a rilevare per il proprietario del fondo o il titolare di altro diritto, che lo abiliti a costruire sul fondo, esclusivamente quale mero comportamento degli organi che hanno provveduto al suo rilascio, integrando così, ex art. 2043 c.c., gli estremi di un atto illecito per violazione del principio del neminem laedere, imputabile alla pubblica amministrazione in virtù del principio di immedesimazione organica;
- tale atto con la sua apparente legittimità ha ingenerato nel suo destinatario l'incolpevole convincimento (avendo questo il diritto di fare affidamento sulla legittimità dell'atto amministrativo e, quindi, sulla correttezza dell'azione amministrativa) di poter procedere alla edificazione del fondo;
- con la domanda di risarcimento fondata sull'affidamento viene in considerazione un danno che oggettivamente prescinde da valutazioni sull'esercizio del potere pubblico, fondandosi su doveri di comportamento, il cui contenuto non dipende dalla natura privatistica o pubblicistica del soggetto che ne è responsabile; anche la pubblica amministrazione, come qualsiasi privato, è tenuta, infatti, a rispettare nell'esercizio dell’attività amministrativa i principi generali di comportamento, quali la perizia, la prudenza, la diligenza, la correttezza;
- la tutela, non essendo collegata alla impugnabilità di un atto, non può essere attratta nell'ambito di applicazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che l’autonoma tutela risarcitoria non costituisce un’ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva.
Contributo unificato in materia di appalti: il TAR Trento chiede il giudizio Ue
Su Il Sole 24 Ore del 30 luglio 2014 un intervento del prof. Enrico De Mita a proposito della decisione depositata in segreteria il 29 gennaio 2014 dal Tar di Trento (Sezione Unica), con cui è stato chiesto al segretario generale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa se i principi fiscali della direttiva Ue del Consiglio 21 dicembre 1989 (successiva modificazione e integrazione) ostino a una normativa quale quella delineata dagli articoli 13 e 14 del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi) che hanno stabilito elevati importi di contributi unificati per l'accesso alle giustizie amministrative in materia di contratti pubblici.
L'articolo del prof. Enrico De Mita su Il Sole 24 Ore del 30 luglio 2014 è disponibile a questo indirizzo
Sul tema del contributo unificato v. anche CONTRIBUTO UNIFICATO: SOSPESO DA TRGA DI TRENTO UN “INVITO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E IRROGAZIONE SANZIONE”.
Principio di sinteticità degli atti: approvato un emendamento alla legge di conversione del D.L. n. 90 del 2014
«Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti, il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello.».
Il Comune non ha l'obbligo di motivare la quantificazione della percentuale d'imposta all'interno dell'intervallo stabilito, più di quanto abbia l'obbligo di motivare la quantificazione delle singole voci del bilancio di previsione; ne consegue che il mero riferimento al soddisfacimento delle esigenze di bilancio integra la motivazione della scelta di fissare l’aliquota più elevata consentita dalla legge.
In tal senso si esprime il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con la sentenza n. 3930 del 24 luglio 2014
La bozza del testo è oggetto di consultazione pubblica on-line, che resterà aperta fino al 15 settembre 2014 per la raccolta di proposte e spunti critici.
Tali contributi potranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail: lecittavivibili@mit.gov.it
Per maggiori informazioni si può consultare la pagina dedicata sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasposrti al seguente: indirizzo.
- Entro il 29 agosto 2014 l’Assessore al territorio, urbanistica e difesa del suolo diffida, tramite pec, i comuni che non hanno approvato il PGT entro il 30 giugno 2014, invitandoli ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento di approvazione del piano entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo.
- La Giunta regionale, scaduto inutilmente il termine di 120 giorni di cui sopra, nomina, nei successivi 60 giorni, un commissario ad acta per assumere, in via sostitutiva, tutti gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di approvazione del PGT, ivi compreso il provvedimento di approvazione del PGT medesimo.
- Il provvedimento di nomina stabilisce anche il termine - determinato in base alla popolazione residente e allo stadio procedurale del PGT del comune commissariato, secondo il prospetto riportato nella delibera - assegnato al commissario ad acta per provvedere, nonché il relativo compenso.
- Dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione viene meno per i comuni commissariati la potestà di assumere il provvedimento conclusivo del procedimento di approvazione del PGT.
- In caso di comprovata impossibilità di portare a termine il mandato affidatogli nel termine assegnato, il commissario ad acta può ottenere dalla Giunta regionale una proroga avente durata comunque non superiore al termine iniziale; la richiesta di proroga deve essere motivata e va presentata almeno un mese prima della scadenza del termine medesimo.
- Gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.
- Con la diffida dell’Assessore al territorio, urbanistica e difesa del suolo viene segnalato che la Regione è tenuta a comunicare alla Procura Regionale della Corte dei Conti i casi di avvenuta nomina di commissari ad acta il cui compenso è a carico delle amministrazioni commissariate, affinché possa essere valutata l’eventuale sussistenza di responsabilità personali.
1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta al Parlamento una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. Alla relazione è allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari.».
Accesso alla professione di avvocato: interviene la Corte di Giustizia UE
Ad avviso del TAR milanese, nonostante generalmente si ritenga sufficiente che l’amministrazione fornisca una sommaria motivazione delle proprie scelte pianificatorie e che non contenga, dunque, un’analitica confutazione delle singole osservazioni svolte dalla parte interessata, la scelta deve, pur sempre, esternare le ragioni a supporto di una legittima e ragionevole potestà pianificatoria.
La motivazione degli atti di pianificazione urbanistica deve, sempre secondo il TAR, trovare un concreto raffronto con la realtà territoriale del comune cui si riferisce, evidenziandone le peculiarità che ne giustificano la scelta anche in relazione ai contrapposti interessi dei privati, eventualmente contemperando le più varie esigenze, soprattutto quando si va a modificare un assetto ormai consolidato e per gli stessi molto più vantaggioso.
(Il testo della sentenza è stato estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa; indirizzo web: https://www.giustizia-amministrativa.it/).
Nella fattispecie, precisa il TAR, non si tratta dell’affidamento, in via fiduciaria, di un singolo incarico o di una singola attività afferente ad una specifica vertenza legale, ma, piuttosto, della organizzazione di una complessiva attività di assistenza in favore dell’ente locale, da farsi rientrare, a pieno titolo, nella nozione ampia di consulenza legale.
GIUSTIZIA EFFICIENTE E AUTORITÀ INDIPENDENTI PER RILANCIARE L’ECONOMIA (CONV. D.L. 90/2014)
Ore 14.30 - Registrazione
Saluti
Ilaria Valente (Preside della Scuola di Architettura e Società)
Ugo Taucer (Capo di Gabinetto del Prefetto di Milano)
Valentina Aprea (Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia)
Ore 15.00 - Pierluigi Mantini (Politecnico di Milano - Consiglio di Presidenza Giustizia Amministrativa)
Ore 15.15 - Francesco Mariuzzo (Presidente TAR Lombardia - Milano)
Ore 15.30 - Marco Sica (Università dell’Insubria)
Coordina: Maria Agostina Cabiddu (Politecnico di Milano)
Intervengono:
Guido Bortoni (Presidente Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il sistema idrico)
Angelo De Zotti (Presidente TAR Brescia)
Umberto Fantigrossi (Presidente Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti)
Emanuele Fiano (Relatore d.l. conv. d.l. 90/2014)
Ennio Macchi (Politecnico di Milano)
Francesco Marzari (EXPO 2015)
Principio di sinteticità degli atti processuali e celerità della giustizia amministrativa
Sempre secondo il TAR siciliano, in mancanza del rispetto, a monte, del fondamentale principio di sinteticità degli atti di parte, il giudice, per assicurare, a valle, il rispetto del principio di sinteticità della sentenza, dovrà necessariamente circoscrivere la materia del contendere ai soli punti controversi (anche alla luce delle indicazioni già fornite in sede cautelare e all’esito dell’attività istruttoria eventualmente disposta); dovrà poi fare contemporanea applicazione dei principi dell’acquiescenza e dell’assorbimento dei motivi non esaminati.
Ritiene, infine, il TAR di Palermo che, in ossequio ai principi di speditezza che necessariamente connotano il rito in materia di appalti, specie quanto si tratta dei provvedimenti di esclusione dalla gara e anche di ammissione, va peraltro riconosciuta la legittimità della redazione della motivazione della sentenza per relationem, attraverso il richiamo delle contrarie argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice riterrà quindi di fare proprie.
Il testo dell'Accordo è pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 56 alla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014.
Incostituzionali le disposizioni regionali che introducono una generale sottrazione alla VAS per determinate fattispecie di variante al PRG e non prevedono la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al procedimento di conformazione delle varianti al PRG agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica
La radicale esclusione di tutte codeste varianti non solo dalla valutazione ambientale strategica, ma anche dalla stessa verifica di assoggettabilità determina, per la Corte, un palese vulnus alla tutela approntata dalle disposizioni di cui agli articoli 6 e 12 del d.lgs. n. 152 del 2006, che prevedono che la necessità del ricorso alla procedura di VAS o di assoggettabilità dipenda, non già da un dato meramente quantitativo riferito alle dimensioni di interventi la cui inoffensività sull’ambiente sia aprioristicamente ed astrattamente affermata in ragione della loro modesta entità, bensì dalla accertata significatività dell’impatto sull’ambiente e sul patrimonio culturale che detti interventi (seppure non estesi) concretamente hanno capacità di produrre.
La Corte Costituzionale ha, poi, dichiarato l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 34 della legge reg. n. 3 del 2013, nella parte in cui sostituisce l’art. 17, comma 2, della legge regionale n. 56 del 1977, in quanto non prevede la partecipazione degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali al procedimento di conformazione agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica delle varianti al piano regolatore generale comunale e intercomunale, in contrasto con l’art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004.
La Corte ribadisce che l’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull’intero territorio nazionale; al contrario, nella specie, la generale esclusione della partecipazione degli organi ministeriali nei procedimenti di adozione delle varianti viene a degradare, nella sostanza, la tutela paesaggistica da valore unitario prevalente e a concertazione rigorosamente necessaria, in mera esigenza urbanistica.
- l’art. 51, comma 1, della Costituzione, finalizzato a promuovere la pari opportunità tra donne e uomini, ha natura meramente programmatica;
- i principi di non discriminazione, proporzionalità e adeguatezza discendenti dal diritto europeo non sono direttamente invocabili quali parametri di legittimità degli atti amministrativi nazionali se non nel significato di vietare ogni condotta discriminatoria;
- nel caso specifico le disposizioni statutarie dell’ente locale erano prive di contenuti precettivi, in ragione della loro vaga e generica formulazione;
- il nuovo disposto di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, novellato nel senso che gli statuti debbano ora garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte, non è rilevante, poiché esso implica che, per il futuro, non potranno più ammettersi giunte monogenere, al di fuori del caso estremo di concreta e motivata impossibilità di assicurare tale presenza, imponendo la compresenza dei generi, ma non anche il loro riequilibrio, rimesso all’autonomia statutaria dell’Ente.
- Testo sentenza (testo estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa; indirizzo web: https://www.giustizia-amministrativa.it/).
Abolizione sedi staccate dei TAR: il Consiglio Regionale della Lombardia approva una mozione sulla sede di Brescia
La disposizione scrutinata nel subordinare la concessione dei contributi al requisito della sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale, a scapito di quelle radicate in altre zone del territorio nazionale o in altri Stati membri dell’Unione europea, si pone in violazione della libertà di stabilimento garantita dai Trattati europei, che esigono una parità di trattamento tra imprese, indipendentemente dalla ubicazione della loro sede legale e quindi vietano tanto le discriminazioni palesi, quanto le misure che ostacolino o scoraggino, direttamente o indirettamente, il pieno esercizio della libertà di stabilimento.