Il TAR Milano richiama l’orientamento giurisprudenziale sui limiti alla configurabilità dell'interesse c.d. strumentale all'impugnazione di uno strumento urbanistico, ossia dell’interesse attinente al vantaggio astrattamente conseguibile, per effetto della riedizione dell'attività pianificatoria, da chi alleghi un vizio di tipo procedimentale e precisa che:
 - tale impugnazione deve pur sempre ancorarsi a specifici vizi ravvisati con riferimento alle determinazioni adottate dall'Amministrazione in ordine al regime dei suoli in proprietà del ricorrente, e non può fondarsi sul generico interesse a una migliore pianificazione del proprio suolo, che in quanto tale non si differenzia dall'eguale interesse che quisque de populo potrebbe nutrire;
- si tratta di un principio di carattere generale, valevole in tutti i casi in cui siano prospettati vizi procedimentali relativi all’iter di formazione di uno strumento urbanistico, e che è stato altresì specificamente declinato con riferimento ai vizi attinenti alla procedura di valutazione ambientale strategica;  a tale ultimo riguardo l’interesse a impugnare lo strumento pianificatorio non può esaurirsi nella generica aspettativa a una migliore pianificazione dei suoli di propria spettanza, richiedendosi, invece che le determinazioni lesive fondanti l’interesse a ricorrere siano effettivamente condizionate, ossia causalmente riconducibili in modo decisivo, alle preliminari conclusioni raggiunte in sede di V.A.S., con la conseguenza che l’istante ha l’onere di precisare come e perché tali conclusioni nella specie abbiano svolto un tale ruolo decisivo sulle opzioni relative ai suoli in sua proprietà.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1788 del 6 settembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Lazio, la volontà del legislatore, come letteralmente espressa nell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., limita l’ambito di operatività della disposizione in questione alle sole esclusioni (ovvero alle ammissioni) disposte dalla Stazione Appaltante “all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali” dell’operatore partecipante; ciò significa che, non ogni fattispecie di esclusione dalla procedura di gara rientra nel raggio applicativo dell’art. 120, comma 2 bis, ma soltanto quelle ipotesi in cui la sanzione espulsiva è conseguente a carenze insanabili attinenti ai requisiti di partecipazione, i quali, anche sul piano della sequenza procedimentale che la commissione di gara è tenuta a seguire, vengono accertati prima di procedere all’apertura delle offerte (tecnica ed economica).
Aggiunge il TAR che quando, viceversa, l’esclusione venga disposta per una carenza formale o contenutistica propria dell’offerta economica (e, non diversamente, in caso di vizi concernenti la formulazione dell’offerta tecnica), la quale emerga soltanto e necessariamente a seguito dell’apertura di essa, si è in una fase e in una tipologia di esclusione oggettivamente diverse rispetto a quelle contemplate all’interno del comma 2 bis, il quale si riferisce alla fase che precede l’apertura delle offerte e dalla quale dipende la possibilità stessa dell’impresa di partecipare alle successive fasi della procedura selettiva.


La sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza, n. 9147 del 2 agosto 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il prossimo 25 settembre (dalle ore 15.00 alle 18.00), a Palazzo Pallavicino, in Piazzale Santa Fiora a Parma, si terrà il dibattito “PASSATO E FUTURO DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO”
La tavola rotonda si svolgerà in occasione della pubblicazione del volume “Le amministrazioni della Repubblica”, 2017, “Storia Costituzione Amministrazione”, ISAP/Il Mulino, e in particolare del contributo di Fabio Merusi e Emiliano Frediani “Il processo amministrativo dalla Costituente al codice” .
Presiede: dott. Sergio Conti, Presidente TAR Emilia Romagna, Sezione di Parma.
Presentazione del volume: prof. Ettore Rotelli dell'Università di Bologna.
Partecipano:
avv. Umberto Fantigrossi, Presidente Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti;
prof. avv. Giuseppe Manfredi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
prof. avv. Giuseppe Morbidelli dell'Università La Sapienza di Roma.
Conclusioni: prof. avv. Fabio Merusi dell'Università di Pisa.



Il TAR Milano precisa che affinché un’area privata possa ritenersi sottoposta a un uso pubblico, è necessario, oltre all’intrinseca idoneità del bene, che l’uso avvenga a opera di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico, generale interesse; ne consegue che deve escludersi l’uso pubblico quando il passaggio venga esercitato unicamente dai proprietari di determinati fondi in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi, o da coloro che abbiano occasione di accedere a essi per esigenze connesse alla loro privata utilizzazione, oppure, infine, rispetto a strade destinate al servizio di un determinato edificio o complesso di edifici.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Quarta Sezione, n. 1772 del 28 agosto 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Lecce ritiene ammissibile l’intervento ad opponendum da parte del responsabile dell’ufficio e del tecnico istruttore, non già in rappresentanza dell’ente cui appartengono, ma al mero scopo di difendere la loro posizione “tecnica”, in quanto soggetti che hanno partecipato al procedimento che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato; secondo il TAR Lecce, l’interesse dei tecnici intervenienti risulta indubbiamente sussistente dalla necessità di difendere i propri atti da eventuali riflessi in termini di ricadute patrimoniali (in caso di azioni di responsabilità) e professionali.

La sentenza del TAR Puglia, Lecce, Sezione Prima, n. 1423 del 25 agosto 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano precisa che:

  • i termini di cui all’art. 73 c.p.a., entro cui le parti possono articolare (con documenti, memorie e repliche) le proprie deduzioni, sono da considerarsi perentori, in quanto espressione di un principio di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice;
  • il comma 3 dell’art. 73 c.p.a. stabilisce che qualora il Collegio, dopo il passaggio in decisione della causa, rilevi d’ufficio una questione preliminare, assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie;
  • l’armonizzazione e la necessaria coerenza delle disposizioni di cui al comma 1 e 3 dell'art. 73 c.p.a. impongono, alla luce del principio di garanzia del contradditorio e di ragionevole durata del processo, che le memorie di cui all’art. 73, comma 3, possano vertere esclusivamente sulla questione rilevata d’ufficio dal Giudice, dovendosi ritenere inammissibili deduzioni e argomentazioni ulteriori nonché la produzione di nuovi documenti.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1768 del 24 agosto 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


La Corte di Cassazione, in tema di distanze legali nelle costruzioni, precisa che qualora sopravvenga una disciplina normativa meno restrittiva, l'edificio in contrasto con la regolamentazione in vigore al momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova, non può più essere ritenuto illegittimo, cosicché il confinante non può pretendere l'abbattimento o, comunque, la riduzione alle dimensioni previste dalle norme vigenti al momento della sua costruzione; tale effetto non deriva dalla retroattività delle nuove norme, di regola esclusa dall'art. 11 delle preleggi, ma dal fatto che, pur rimanendo sussistente l'illecito di chi abbia costruito in violazione di norme giuridiche allora vigenti e la sua responsabilità per i danni subiti dal confinante fino all'entrata in vigore della normativa meno restrittiva, viene meno però l'illegittimità della situazione di fatto determinatasi con la costruzione, essendo questa conforme alla normativa successiva e, quindi, del tutto identica a quella delle costruzioni realizzate dopo la sua entrata in vigore.
Ne consegue, sempre secondo la Suprema Corte, l’inammissibilità dell'ordine di demolizione di costruzioni che, illegittime secondo le norme vigenti al momento della loro realizzazione, tali non siano più alla stregua delle norme vigenti al momento della decisione, salvo, ove ne ricorrano le condizioni, il diritto al risarcimento dei danni prodottisi medio tempore, ossia di quelli conseguenti alla illegittimità della costruzione nel periodo compreso tra la sua costruzione e l'avvento della nuova disciplina.
Analoghe considerazioni valgono – aggiunge la Corte di Cassazione – per il caso in cui, in presenza di una successione nel tempo di norme edilizie, la nuova disciplina sia meno restrittiva.


La sentenza della Corte di Cassazione, Seconda Sezione civile, n. 20357 del 24 agosto 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, sezione sentenzeWeb.


Sul B.U.R.L., Serie Ordinaria n. 36 del 4 settembre 2017, è pubblicata la delibera della Giunta Regionale 31 luglio 2017 - n. X/6990 “Approvazione del programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell’articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell’articolo 45 della legge regionale 26/2003” 


Il TAR Milano, in tema di determinazione del danno da mancata aggiudicazione di gara d’appalto, precisa che:
 - ai sensi degli artt. 30, 40 e 124, comma 1, c.p.a., il danneggiato deve offrire la prova dell'an e del quantum del danno che assume di avere sofferto;
- spetta all'impresa danneggiata offrire la prova dell'utile che in concreto avrebbe conseguito qualora fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, poiché nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.);
- il metodo acqusitivo in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l'asimmetria informativa tra amministrazione e privato la quale contraddistingue l'esercizio del pubblico potere ed il correlato rimedio dell'azione di impugnazione, mentre la medesima necessità non si riscontra in quella consequenziale di risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del predetto principio dispositivo sancito in generale dall'art. 2697, primo comma, cod. civ. (e specificato per il risarcimento dei danni da mancata aggiudicazione dall'art. 124, comma 1, c.p.a.);
- la valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., in combinato con l'art. 2056 cod. civ., è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità o di estrema difficoltà di una precisa prova sull'ammontare del danno;
- la parte danneggiata non può sottrarsi all'onere probatorio su di essa gravante e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente tecnico d'ufficio, senza dedurre quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti;
- la prova in ordine alla quantificazione del danno può essere raggiunta anche mediante presunzioni, ma in conformità alla regola generale di cui all'art. 2729 cod. civ. queste devono essere dotate dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre non può attribuirsi valore probatorio a una presunzione fondata su dati meramente ipotetici;
- va esclusa la pretesa di ottenere l'equivalente del 10% dell'importo a base d'asta, sia perché detto criterio esula storicamente dalla materia risarcitoria, sia perché non può essere oggetto di applicazione automatica e indifferenziata, non potendo formularsi un giudizio di probabilità fondato sull'id quod plerumque accidit, secondo il quale, allegato l'importo a base d'asta, può presumersi che il danno da lucro cessante del danneggiato sia commisurabile alla percentuale sopra indicata;
- anche per il c.d. danno curriculare il creditore deve offrire una prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito in termini di mancato arricchimento del proprio curriculum professionale e della perdita di ulteriori commesse sulla base di una qualificazione mancata a causa dell'altrui illegittima aggiudicazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1760 del 23 agosto 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato precisa che il potere di pianificazione urbanistica del territorio – la cui attribuzione e conformazione normativa è costituzionalmente conferita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, ex art. 117, comma terzo, Cost. e il cui esercizio è normalmente attribuito, pur nel contesto di ulteriori livelli ed ambiti di pianificazione, al Comune – non è limitato all'individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale, e in particolare alla possibilità e limiti edificatori delle stesse; al contrario, tale potere di pianificazione deve essere rettamente inteso in relazione ad un concetto di urbanistica che non è limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli (e, al massimo, ai tipi di edilizia, distinti per finalità, in tal modo definiti), ma che, per mezzo della disciplina dell’utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico – sociali della comunità locale (non in contrasto, ma anzi in armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali, regionali e dello Stato), nel quadro di rispetto e positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 4037 del 18 agosto 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.