Con riguardo alla somma integrativa richiesta a titolo di oblazione, l’art. 32, comma 36, della legge n. 326 del 2003 assoggetta alla prescrizione triennale il diritto al conguaglio o al rimborso della stessa. Il temine per esigere il pagamento del contributo di costruzione o degli oneri di urbanizzazione decorre necessariamente dal momento di rilascio o di perfezionamento del titolo edilizio. La prescrizione del credito ad eventuali conguagli presuppone che la pratica in sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti, senza omissioni documentali suscettibili di alterare la valutazione degli uffici, così da rendere precisamente determinabili, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, l’an e il quantum dell’obbligazione gravante sul privato; dunque, il termine di prescrizione può decorrere soltanto dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e, quindi, soltanto dal momento in cui l’amministrazione disponga di tutti gli elementi necessari per quantificare la misura del conguaglio eventualmente dovuto.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2993 dell’8 giugno 2026 - Pres. Nunziata, Est. De Vita