L’art. 82, comma 1 lett. c, della L.R. 6/2010 definisce l’impianto come “il complesso commerciale unitario costituito da una o più colonnine di erogazione di carburante per autotrazione, con i relativi serbatoi nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie ed integrative”. Pertanto, per “impianto” non deve intendersi la sola attrezzatura petrolifera, bensì il complesso commerciale unitario.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 4077 del 10 agosto 2026 – Pres. Gozo, Est. Fornataro