La competenza funzionale del TAR Milano di cui all’art. 14, comma 2, c.p.a. non si radica solo nel caso di impugnazione di atti dell’ARERA, ma anche nel caso in cui gli atti impugnati costituiscano manifestazioni dell’esercizio dei poteri attribuiti dalla legge all’ARERA in materia di energia elettrica e gas, non essendo di ostacolo a tanto la circostanza che si discuta della legittimità dell’atto di recupero amministrativo di somme non dovute a titolo di incentivi adottato dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). Per determinare la competenza del Tribunale, ben può considerarsi idonea anche una connessione sostanziale relativa all’oggetto del processo, qualora vi sia uno stretto legame tra gli interessi in gioco; la competenza funzionale di cui all’art. 14, comma 2, del c.p.a. prevale rispetto ai criteri regolatori della competenza territoriale di cui al precedente art. 13 c.p.a.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1138 del 21 settembre 2026, ordinanza – Pres. Buricelli, Est. Di Mario